Statuto dell’Associazione Italiana Classe UFO22
One Design Associazione Sportiva Dilettantistica


Costituzione, nome, sede

Art.1

È costituita tra i proprietari di imbarcazioni UFO 22 One Design un’associazione denominata “Associazione Italiana Classe UFO22 One Design – Associazione Sportiva Dilettantistica” con sede in Via Cav. De Paoli Ambrosi, 10 – 25087 Salò (BS) (di seguito, l’“Associazione”).

Il Consiglio (come in appresso definito) può deliberare il trasferimento della sede legale dell’Associazione, purché all’interno del territorio della Repubblica Italiana.

Conseguito il riconoscimento da parte della Federazione, l’Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi allo statuto, al regolamento allo statuto e alle altre disposizioni della Federazione Italiana Vela (di seguito, la “Federazione” o, in breve la “FIV”). Costituiscono quindi parte integrante di questo statuto le norme dello statuto e dei regolamenti della Federazione relativi ai fini, all’organizzazione, alla gestione ed all’attività delle associazioni di classe.

Oggetto

Art. 2

L’Associazione è apolitica, apartitica e non ha fini di lucro.

L’Associazione persegue i seguenti scopi:

promuovere e diffondere l’imbarcazione UFO22 One Design progettata da Umberto Felci (di seguito, l’“Imbarcazione”); intrattenere ogni necessario ed utile rapporto con la Federazione, con il cantiere/i costruttore/i, i venditori, la stampa, gli organi di informazione; favorire e stimolare la pratica dello sport della vela con l’Imbarcazione, sia per diporto, sia per agonismo organizzando e coordinando le regate di qualsiasi tipo e livello, oltre che manifestazioni svolte mediante formule innovative e/o atipiche a scopo promozionale, il tutto nel rispetto della volontà dei soci e di tutte le normative applicabili; compiere ogni attività connessa o affine o complementare e/o utile per il conseguimento degli scopi sociali.

Membri e patrimonio sociale

Art. 3

Sono istituite 3 categorie di soci:

Socio Proprietario – è tale il proprietario di un’Imbarcazione in regola con il pagamento della quota associativa dell’anno in corso. Se la proprietà dell’Imbarcazione è di un ente, di un circolo velico o di più di una persona fisica (comproprietà), un rappresentante (eletto in maniera democratica all’interno dell’ente, del circolo velico e dei comproprietari) avrà la qualifica di Socio Proprietario. Solo il Socio Proprietario, maggiorenne ha diritto di voto in Assemblea (come in appresso definita) e di accesso alle cariche sociali. Nel caso un Socio Proprietario sia proprietario, direttamente o indirettamente, di più Imbarcazioni, egli avrà diritto ad un solo voto in Assemblea.

Socio Simpatizzante – è tale colui/colei che partecipa a qualunque titolo all’attività dell’Associazione, in regola con il pagamento della quota associativa per l’anno in corso. Il Socio Simpatizzante può partecipare all’Assemblea, ma senza diritto di voto e non può accedere alle cariche sociali. Socio Onorario – è tale colui/colei che, per particolari meriti, viene nominato/a tale dall’Assemblea Generale. Ognuno dei fondatori dell’Associazione è di diritto Socio Onorario. Il Socio Onorario può partecipare all’Assemblea, ma senza diritto di voto e non può accedere alle cariche sociali.

L'ammissione dei soci avviene su domanda dell'interessato indirizzata al Consiglio. In assenza di comunicazione da parte del Consiglio entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della domanda, la stessa si intende accolta e l’interessato acquista la qualifica di socio richiesta. Tutte le iscrizioni decorrono dal momento della domanda (se accettata), ma la quota associativa annuale è sempre dovuta per l’intero.

La qualifica di socio è intrasmissibile.

Art. 4

La qualifica di socio si perde per decesso, dimissioni, morosità ed indegnità.

L’eventuale provvedimento disciplinare nei confronti di un socio che tenesse un comportamento non consono alle regole di classe o al presente statuto o comunque una condotta irriverente, indecorosa o antisportiva, verrà comminato dal Consiglio, previa contestazione dell’addebito ed audizione del socio interessato che avrà in ogni caso diritto di presentare memoria difensiva. Nel caso di reiterati provvedimenti disciplinari a carico di un socio, il Consiglio potrà deliberare l’espulsione del socio. Contro tale decisione il socio interessato potrà fare ricorso all’Assemblea.

Art. 5

Solo il socio in regola con il versamento della quota associativa può esercitare i diritti riconosciuti da questo statuto e partecipare all’attività sportiva dell’Associazione.

Qualsiasi importo versato dal socio all’Associazione non è rimborsabile né rivalutabile, eccezione fatta per eventuali mutui in cui l’Associazione è mutuataria.

Art. 6

Il patrimonio sociale è costituito dalle proprietà mobiliari ed immobiliari dell’Associazione.

Le entrate sono costituite dalle quote associative annuali, dai proventi di manifestazioni sportive, dai corrispettivi per i servizi eventualmente erogati ai soci, da offerte e lasciti di soci o di terzi.

È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, avanzi di gestione, fondi o riserve durante la vita dell’Associazione. Eventuali avanzi di gestione potranno essere reinvestiti per l’attuazione degli scopi istituzionali secondo quanto deliberato, di volta in volta, dal Consiglio.

Organi e Cariche Sociali

Art. 7

Gli organi dell’Associazione sono: l’Assemblea, il Consiglio (come in appresso definito), il Presidente (come in appresso definito) e il Segretario (come in appresso definito).

L’Assemblea è costituita da tutti i soci in regola con il versamento delle quote sociali, fermo restando che solo i Soci Proprietari hanno diritto di voto; l’Assemblea si può riunire in sessioni ordinarie e straordinarie. L’Assemblea si riunisce in sessione ordinaria prevista almeno una volta all’anno e comunque entro il 30 aprile; l’Assemblea si riunisce in sessione ordinaria e straordinaria rispettivamente su proposta del Consiglio o su richiesta di almeno 1/3 (un terzo) dei Soci Proprietari per la sessione ordinaria e su proposta del Consiglio o su richiesta di 1/2 (un mezzo) dei Soci Proprietari per la sessione straordinaria. La data dell’adunanza è stabilita dal Consiglio e deve essere comunicata a tutti i soci, unitamente all’ordine del giorno e al luogo di convocazione, tramite gli usuali strumenti comunicativi dell’Associazione, quali il sito internet, email o mailing list, con un preavviso di almeno 8 (otto) giorni. L’Assemblea, sia in sessione ordinaria che straordinaria, è validamente costituita, in prima convocazione, se sono presenti o rappresentati per delega almeno 1/2 (un mezzo) dei Soci Proprietari e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei Soci Proprietari presenti o rappresentati. Ogni Socio Proprietario può portare una sola delega.

L’Assemblea è presieduta dal Presidente o in sua assenza dal Segretario o, in assenza anche di questo, da un socio designato dall’Assemblea stessa. Questi nominerà un segretario dell’Assemblea, incaricato di redigere il verbale che dovrà essere sottoscritto dallo stesso e dal Presidente. L’Assemblea è chiamata a discutere e deliberare su quanto segue e su ogni argomento posto all’ordine del giorno su richiesta dei soci:

(i) in sessione ordinaria:

bilancio consuntivo e bilancio previsionale; promulgazione di eventuali norme per l’esecuzione dello statuto (regolamento interno) e sue modifiche; elezione dei componenti del Consiglio e nomina di eventuali revisori dei conti;

(ii) in sessione straordinaria:

modifiche allo statuto; scioglimento dell’Associazione.

Tutte le delibere dell’Assemblea riunita in sessione ordinaria vengono prese per alzata di mano a maggioranza semplice dei Soci Proprietari presenti o rappresentati. Tutte le delibere dell’Assemblea riunita in sessione straordinaria vengono prese per alzata di mano con il voto favorevole di almeno i 2/3 (due terzi) dei Soci Proprietari presenti o rappresentati nel caso di modifiche allo statuto e i 3/4 (tre quarti) dei Soci Proprietari presenti o rappresentati nel caso di scioglimento dell’Associazione.

L’Assemblea delibera sempre a scrutinio segreto sull’elezione alle cariche sociali e quando si discutono argomenti che riguardano personalmente un socio. In caso di parità, prevale il voto di chi presiede l’Assemblea.

Le deliberazioni dell’Assemblea sono vincolanti per tutti i soci ancorché contrari, astenuti, assenti o dissenzienti.

Il Consiglio è l’organo di governo dell’Associazione ed è eletto dall’Assemblea. Esso è composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 7 (sette) membri eletti tra i Soci Proprietari. Nella prima riunione elegge tra i propri componenti il Presidente ed il Segretario. Dura in carica 4 anni. Le riunioni del Consiglio possono tenersi in qualsiasi forma (anche in tele- o audio-conferenza, ma in tale, caso il Presidente ed il Segretario devono trovarsi nello stesso luogo, e a tutti i partecipanti deve essere consentito di sentire gli altri nonché di interloquire) ed in qualsiasi momento (purché a seguito di convocazione scritta del Presidente con almeno 3 (tre) giorni di preavviso) e le relative decisioni vengono prese a maggioranza semplice, in caso di parità prevarrà il voto del Presidente. Il Consiglio delibera su tutte le questioni organizzative e gestionali dell’Associazione, nessuna esclusa (ivi comprese le questioni sportive) e su ogni altra questione ad esso demandata ai sensi di questo statuto, nonché elabora le direttive di sviluppo per l’attuazione degli scopi statutari. In particolare (senza che questa lista limiti suoi poteri):

determina l’ammontare delle quote associative annuali e i relativi termini di pagamento, propone ove necessario ai competenti organi della FIV, e con essi eventualmente coordina e determina, luoghi e date dei campionati nazionali e delle regate nazionali e di altre manifestazioni organizzate ai sensi del presente statuto, approva le bozze di bilancio consuntivo e di bilancio previsionale predi-sposte dal Segretario da sottoporre poi all’Assemblea, elabora eventuali proposte di modifica dello statuto da sottoporre all’Assemblea;

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione con poteri di firma e ne cura, tra l’altro, le pubbliche relazioni. Il Presidente presiede il Consiglio e l’Assemblea. Il Presidente resta in carica 4 anni ed è rieleggibile. La carica di Presidente non è cumulabile con qualsiasi altra carica sociale. Il Segretario fa le veci del Presidente in caso di sua assenza. Resta in carica 4 anni ed è rieleggibile. Il Segretario svolge funzioni di amministrazione, contabili, di tesoreria, di organizzazione, di promozione e coordinamento per l’attuazione degli scopi statutari secondo le direttive del, ed in coordinamento con il, Consiglio. Il Segretario si può avvalere, sotto la propria responsabilità e previa approvazione del Consiglio, di collaboratori scelti tra i soci per l’adempimento delle mansioni di ordinaria amministrazione.

La carica di Segretario non è cumulabile con qualsiasi altra carica sociale.

Esercizio sociale, durata e scioglimento

Art. 8

L’esercizio sociale coincide con l’anno solare. L’Associazione ha durata fino al 31 dicembre 2050 e può essere prorogata dall’Assemblea. L’Associazione può essere sciolta dall’Assemblea nei modi previsti da questo statuto. Nel caso di scioglimento l'Assemblea elegge uno o  più liquidatori determinandone i poteri e la durata in carica. L’eventuale attivo di liquidazione sarà devoluto in favore di associazioni sportive o altri enti con analoghe finalità.

Art. 9

Per quanto non espressamente contemplato dal presente statuto si fa riferimento alla normativa della Federazione e alle leggi vigenti in materia di associazioni civili.

Clausola compromissoria

Art. 10

Ogni controversia tra i soci e tra questi e l’Associazione e/o i suoi organi, inerente l’attività dell’Associazione o ad essa connessa, dovrà venir sottoposta, con esclusione di ogni altra giurisdizione, al giudizio di 3 (tre) arbitri.

Ciascuna parte designerà il proprio arbitro nella domanda di arbitrato ovvero nella risposta alla domanda che dovrà essere inviata alla parte istante entro 20 (venti) giorni dal ricevimento della prima.

Il terzo arbitro, con funzioni di presidente del collegio arbitrale, sarà nominato dai due arbitri come sopra designati o, in difetto, dal Presidente della Federazione.

Gli arbitri decideranno secondo equità e senza formalità di procedura con lodo non impugnabile.

Il mancato rispetto della presente clausola costituisce illecito disciplinare.